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È interessante esaminare anche gli articoli principali  
dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti comunali approvati  
o in corso di esame in Italia. Perciò 
raccogliamo qui una sintesi delle principali norme riguardanti gli  
impianti di 
illuminazione esterna notturna tratte dalla  
Proposta di legge ``Misure urgenti in tema di risparmio energetico  
da 
uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento  
luminoso'', presentata 
alla Camera dei Deputati (atto Camera  
n.1269 della XI legislatura), al Senato della Repubblica (atto  
Senato n. 511 della XII legislatura e atto Senato n.751  della XIII  
legislatura). 
La proposta di legge è il frutto del lavoro svolto, in  
collaborazione con 
tecnici specializzati del settore dell'illuminotecnica, da  
astronomi ed 
astrofili e potrà 
apportare un contributo notevole sia al risparmio energetico che  
al 
contenimento dell'inquinamento luminoso. I provvedimenti  
presentati sono stati in gran parte ripresi sia in progetti di  
legge regionale (v. progetto di legge regione Veneto no. 85), sia  
in alcuni provvedimenti comunali (v. es. i regolamenti comunali di Firenze e Frosinone) e  
nella bozza di regolamento comunale  proposta ai comuni italiani  
dall' avv. Mario Di Sora coordinatore della Commissione SAIt per  
l'inquinamento luminoso nel corso del convegno organizzato  
dall'Università di Padova e dall'Osservatorio Astronomico di  
Padova (Asiago, 5-6/10/1995) per discutere il tema 
Inquinamento luminoso: misure e possibilità di intervento.
La legge ha per finalità:
a) il contenimento del consumo energetico derivante  
dall'utilizzazione di 
illuminazione esterna pubblica e privata;
b) la razionalizzazione dell'uso e delle forme delle sorgenti di  
luce esterna e 
la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio  
nazionale;
c) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali  
e non 
professionali
 di  
rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone 
loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
Essa è articolata sui seguenti punti principali. 
1. utilizzazione di armature con ottiche non disperdenti luce  
lateralmente ed in 
alto, o comunque schermate; 
2. adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di  
potenza durante 
le ore centrali della notte; 
3. impiego di lampade ad alta efficienza come quelle al sodio a  
bassa ed alta pressione 
 ; 
4. divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto od in modo  
errato, al di fuori dei casi e 
degli scopi in cui ciò sia realmente necessario e comunque  
sempre secondo determinate prescrizioni; 
5. adozione di livelli di luminanza adeguata alle esigenze reali di illuminazione.
Presentiamo qui una sintesi delle principali norme contenute nella proposta di legge. 
 
 
-  Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata in  
fase 
di progettazione, o di appalto sul territorio 
nazionale devono essere eseguiti a norma: ``antiinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico''. Per quelli in fase di  
esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non  
disperdenti luce verso l'alto secondo i criteri di seguito elencati. (Art.7. Comma 1)
 -  Sono considerati ``antiinquinamento luminoso  e a ridotto consumo 
energetico'' solo gli impianti  aventi
 
un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90truept 
ed  
oltre. Gli stessi dovranno essere equipaggiati di lampade con la  
più alta efficienza possibile in relazione allo stato della  
tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi  
dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24.00, l'emissione di luce degli impianti in misura  
non inferiore al 30 per cento e non superiore 
al 50 per cento rispetto al pieno  
regime di 
operatività. ...omissis... 
(Art.7. Comma 3)
 -  Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi ,  
lanterne e 
similari, devono essere munite da parte delle case costruttrici,  
importatrici o fornitrici, di appositi dispositivi in grado di  
limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque  
non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90truept 
e oltre
. È concessa  
deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi in concreto non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200 lumen cadauna per impianti di modesta entità (fino a 5 centri con singolo punto luce) che vengano spente dopo le ore 20.00  
nel periodo di ora solare e dopo le 22.00 nel periodo di ora  
legale.  
(Art.7. Comma 4)
 -  Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso. 
(Art.7. Comma 4)
 -  Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna  o similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio onde ridurre fenomeni di diffusione della luce e consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso. 
(Art.7 Comma 5)
 -  L'uso di riflettori, fari e torri faro  deve uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto disposto nell'articolo 10. 
...omissis... 
(Art.7 Comma 6)
 -  Entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge tutti gli impianti non rispondenti agli indicati criteri e 
ricadenti nei Comuni entro il raggio delle rispettive fascie di rispetto, in linea  
d'aria, dalla sede degli 
osservatori astronomici di cui alla tabella allegata (alla legge), devono  
essere modificati in maniera tale da ridurre l'inquinamento  
luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione. 
(Art.10. Comma 1)
 -  Per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulle armature, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dall'articolo 7.(Art.10. Comma 2)
 -  Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi ,  
lanterne o 
similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei  
dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso  
luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90truept 
ed oltre
 nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga ... per quelle che vengano spente normalmente dopo le ore 20.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22.00 nel periodo di ora legale; per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico ed indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23.00. 
(Art.10. Comma 4)
 -  Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1000 lumen a 90truept 
ed oltre. (Art.10. Comma 5)
 -  Nell'illuminazione di edifici e monumenti dovranno essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dall'alto verso il basso. Nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere almeno un metro al di  
sotto del bordo 
superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli 
stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione della potenza impiegata dopo le ore 24.00. 
(Art.10. Comma 6)
 -  È fatto espresso divieto nei comuni di cui al comma 1 di  
utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o  
fissi di qualsiasi tipo. 
(Art.10. Comma 8) 
 
 
 
     
 
 
 
  
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Pierantonio Cinzano
3/12/1998